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Normativa

Zone vulnerabili ai nitrati: il limite di 170 kg di azoto e i divieti invernali

Fonti verificate il 20/10/20266 min di lettura

Nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) l'azoto che arriva dagli effluenti di allevamento ha un tetto per ettaro e ci sono periodi dell'anno in cui non si può spandere. Le regole nascono dalla direttiva europea sui nitrati, sono fissate in Italia dal decreto del 25 febbraio 2016 n. 5046 e le Regioni le completano con i loro programmi d'azione.

In breve

  • In zona vulnerabile: al massimo 170 kg di azoto da effluenti per ettaro e per anno, come media aziendale.
  • Fuori dalle zone vulnerabili il limite è 340 kg per ettaro e per anno.
  • D'inverno lo spandimento è vietato per almeno 90 o 120 giorni, secondo il prodotto e la coltura.
  • Le date precise le fissa la Regione: in Piemonte il divieto per letami e concimi parte dal 15 novembre.

Cosa sono le zone vulnerabili

Sono le aree dove le acque sono o rischiano di essere inquinate dai nitrati di origine agricola. Le individua ogni Regione, come chiede la direttiva 91/676/CEE, e per queste aree vale un programma d'azione con regole più strette. In Piemonte un'azienda è considerata in zona vulnerabile quando vi ricade più del 25 % della sua superficie agricola utilizzata (regolamento regionale 10/R del 2007, articolo 2).

Il limite di azoto

Il decreto 5046/2016 (articolo 40, comma 5) stabilisce che gli effluenti non devono portare più di 170 kg di azoto per ettaro e per anno, calcolati come quantitativo medio aziendale, comprese le deiezioni lasciate dagli animali al pascolo. Se l'azienda è solo in parte in zona vulnerabile, la media si calcola sulla superficie che vi ricade. Fuori dalle zone vulnerabili il tetto è di 340 kg (articolo 14). Restano salve le deroghe concesse dalla Commissione europea.

L'azoto prodotto da ogni categoria di animali si ricava dalla tabella 2 dell'allegato I del decreto, oppure con analisi e calcoli fatti secondo le procedure dell'allegato. Le dosi devono comunque tenere conto del reale fabbisogno della coltura e, quando è previsto, essere giustificate nel Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

Zona vulnerabile ai nitrati
Azoto da effluenti al massimo: 170 kg per ettaro e per anno, media aziendale
Riferimento: DM 5046/2016, art. 40, c. 5
Fuori dalle zone vulnerabili
Azoto da effluenti al massimo: 340 kg per ettaro e per anno, media aziendale
Riferimento: DM 5046/2016, art. 14

I divieti invernali

Nelle zone vulnerabili lo spandimento è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre alla fine di febbraio, con periodi minimi diversi secondo il prodotto (DM 5046/2016, articolo 40): 90 giorni per concimi azotati, letami e materiali assimilati; per i liquami 90 giorni su prati, cereali autunno-vernini, ortive, arboree inerbite e terreni con residui colturali, 120 giorni sugli altri terreni.

Le Regioni possono spostare le date. Nel regolamento piemontese 10/R (testo coordinato in vigore dal 1° gennaio 2020, articolo 25):

  • fertilizzanti, digestati palabili e letami: 90 giorni a partire dal 15 novembre, con eccezioni per il letame maturo sui prati e per alcuni ammendanti (15 dicembre - 15 gennaio);
  • liquami e digestati non palabili sui terreni senza copertura: 120 giorni dal 1° novembre;
  • liquami sui terreni con copertura vegetale o residui: 90 giorni, di cui 62 continuativi dal 1° dicembre e 28 fra novembre e febbraio, secondo l'andamento del tempo indicato dalla Regione.

Distanze e pendenze

Nelle zone vulnerabili i liquami non si possono distribuire entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali né sui terreni con pendenza media superiore al 10 %, che può salire fino al 20 % con sistemazioni idraulico-agrarie e tecniche di distribuzione adatte (DM 5046/2016, articolo 37). Nella fascia di rispetto, dove possibile, va mantenuta una copertura vegetale permanente.

Come lo gestisce Agronix

Dal confine di ogni appezzamento Agronix calcola quanta superficie ricade in zona vulnerabile: per il Piemonte con la carta regionale del 2024, per la Lombardia con quella del 2019, per le altre regioni con i dati dell'Agenzia europea dell'ambiente. L'azoto prodotto dai capi si calcola con le tabelle del DM 5046/2016 e si confronta con le distribuzioni registrate nel quaderno di campagna: l'avviso arriva prima di superare 170 o 340 kg per ettaro.

Fonti

  1. Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati (EUR-Lex)
  2. Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, Gazzetta Ufficiale del 18/04/2016, articoli 14, 37 e 40
  3. Regione Piemonte, regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, testo coordinato in vigore dal 01/01/2020, articoli 2, 25 e 26

Le date dei divieti e le soglie per la comunicazione e il PUA cambiano da Regione a Regione: prima di spandere conviene controllare il programma d'azione e i bollettini della propria Regione. La guida non sostituisce il parere del tecnico.

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