In breve
- Ingressi, uscite e morti: in BDN entro 7 giorni dall'evento.
- Nascite: entro 7 giorni dall'identificazione dell'animale.
- Documento di accompagnamento: compilato in BDN prima di spostare gli animali.
- Furto, smarrimento o ritrovamento: alla ASL entro 48 ore, con copia della denuncia.
Le scadenze
Le scadenze per l'allevatore (l'«operatore» nel decreto), per bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi:
- Movimenti in ingresso e in uscita, morte
- Entro quando: 7 giorni dall'evento
- Riferimento: D.Lgs. 134/2022, art. 9, c. 5
- Nascita
- Entro quando: 7 giorni dall'identificazione
- Riferimento: art. 9, c. 5
- Documento di accompagnamento
- Entro quando: In BDN prima della partenza degli animali
- Riferimento: art. 8, c. 7
- Correzione o annullamento del documento
- Entro quando: 7 giorni dall'evento
- Riferimento: art. 8, c. 7
- Documento su carta, in casi eccezionali
- Entro quando: Movimento registrato in BDN entro 3 giorni
- Riferimento: art. 8, c. 8
- Furto, smarrimento o ritrovamento
- Entro quando: Comunicazione alla ASL entro 48 ore, con la denuncia
- Riferimento: art. 9, c. 6
- Documento d'identificazione di un animale morto, smarrito o rubato
- Entro quando: Consegna entro 30 giorni
- Riferimento: art. 9, c. 8
- Animali arrivati da un altro Stato dell'UE
- Entro quando: Registrazione entro 7 giorni dall'arrivo
- Riferimento: art. 10, c. 4
- Modifica o cessazione dell'attività registrata
- Entro quando: In BDN entro 7 giorni
- Riferimento: art. 5
Identificazione: i tempi stanno nel manuale
Entro quanti giorni dalla nascita marcare un vitello, un agnello o un suinetto, e con quali mezzi, lo stabilisce il manuale operativo del sistema di identificazione e registrazione (sistema I&R), approvato con decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023) e modificato dal decreto del 27 gennaio 2025. Il decreto legislativo rimanda al manuale per tempi e modalità di ogni specie (articolo 9, comma 1).
Chi registra
Le registrazioni le fa l'allevatore o un suo delegato, con le modalità del manuale operativo. Le informazioni registrate in BDN generano il registro dell'attività, che sostituisce qualsiasi altro registro aziendale sull'identificazione degli animali (articolo 9, comma 10). Animali arrivati da un altro Stato dell'Unione vanno tenuti nell'allevamento di prima destinazione per almeno 30 giorni prima di altri spostamenti, salvo l'invio al macello autorizzato dalla ASL (articolo 10, comma 5).
Come lo gestisce Agronix
Agronix tiene l'anagrafe dei capi dell'azienda, singoli o a gruppi secondo la specie. Per ogni nascita, ingresso, uscita o morte indica la comunicazione da fare in BDN, la scadenza e la regola da cui deriva, e avvisa quando mancano sette giorni o meno. La registrazione in BDN resta da fare nel sistema nazionale: Agronix ricorda cosa e quando.
Fonti
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, articoli 5, 8, 9 e 10 (Normattiva)
- Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (EUR-Lex)
- Ministero della salute, decreto 7 marzo 2023, manuale operativo del sistema I&R, Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16/05/2023, modificato dal decreto 27 gennaio 2025
Le guide riassumono le norme alla data indicata e non sostituiscono il parere del tecnico, del CAA o dell'ente competente.