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Drone in agricoltura: cosa misura e cosa dice la legge sui trattamenti

Fonti verificate il 20/10/20266 min di lettura

In agricoltura il drone ha due usi molto diversi. Il primo è il rilievo: fotografare i campi per misurare vigore, temperatura, piante e volumi. Il secondo è il trattamento, cioè distribuire prodotti dall'alto. Per il rilievo le regole sono quelle del volo; per i trattamenti con fitofarmaci in Italia c'è una norma speciale ancora da completare.

In breve

  • Rilievi: camere multispettrali, termiche e a colori danno mappe con dettaglio al centimetro.
  • Il volo segue il regolamento (UE) 2019/947 e le regole ENAC; l'operatore si registra su d-flight.
  • I trattamenti fitosanitari con drone sono ammessi in via sperimentale per tre anni dal 18 dicembre 2025, con SCIA e relazione agronomica.
  • Il decreto che deve definire colture e prodotti ammessi, al 15 ottobre 2026, non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Cosa misura un drone

Rispetto al satellite, il drone vola quando serve, anche con cielo coperto, e vede dettagli di pochi centimetri: è adatto a campi piccoli, colture a file e controlli mirati. Il satellite resta il modo più economico per seguire tutti i campi nel corso della stagione.

  • Camera multispettrale: indici di vegetazione come NDVI e NDRE, per vigore, clorofilla e azoto.
  • Camera termica radiometrica: temperatura della coltura, utile per lo stress idrico e gli impianti di irrigazione.
  • Camera a colori: ortofoto, conteggio di piante e infestanti, alberi e chiome; con le altezze, volumi di cumuli e livellamento dei terreni.

Le regole di volo

Il volo dei droni civili segue il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e, in Italia, i regolamenti dell'ENAC. L'operatore si registra sul portale d-flight e il pilota deve avere l'attestato richiesto dalla categoria di volo. Molti rilievi in campagna rientrano nella categoria «aperta»; operazioni più complesse richiedono la categoria «specifica», con una dichiarazione o un'autorizzazione dell'ENAC.

Per le operazioni agricole, orticole e forestali l'ENAC ha pubblicato nell'agosto 2026 un mezzo di rispondenza alternativo (AltMoC IT-UAS-2026-002) che semplifica l'autorizzazione in categoria specifica: droni con dimensione caratteristica fino a 5 metri, sempre in vista del pilota, fino a 20 metri dal suolo, su aree agricole poco popolate e con pilota formato. Riguarda il volo, non l'uso dei fitofarmaci.

I trattamenti con drone

Il decreto legislativo 150/2012 vieta in generale l'irrorazione aerea (articolo 13). La legge 182 del 2 dicembre 2025 ha aggiunto l'articolo 13-bis: l'irrorazione con droni è consentita in deroga e in via sperimentale per tre anni dal 18 dicembre 2025, su terreni agricoli, da utilizzatori professionali formati, dopo una SCIA al servizio fitosanitario regionale con una relazione agronomica asseverata.

Lo stesso articolo affida a un decreto interministeriale, da adottare entro 90 giorni, la scelta di terreni, colture, organismi nocivi e prodotti ammessi. Nell'indice della Gazzetta Ufficiale al 15 ottobre 2026 questo decreto non risulta pubblicato: prima di qualsiasi trattamento conviene verificare con il servizio fitosanitario della propria Regione.

Come lo usa Agronix

Agronix prepara il piano di volo del rilievo per l'appezzamento, controlla le foto prima dell'elaborazione e trasforma il rilievo in mappe, indici, temperature, conteggi e volumi, misurati contro riferimenti esterni come spiegato in Metodo e verifiche. Per i droni irroratori prepara la mappa delle dosi nel formato del costruttore.

Fonti

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 sulle norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (EUR-Lex)
  2. ENAC, AltMoC IT-UAS-2026-002, operazioni agricole, orticole e forestali, 13/08/2026
  3. Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, articoli 13 e 13-bis (Normattiva)
  4. Legge 2 dicembre 2025, n. 182, articolo 6 (Normattiva)
  5. d-flight, registrazione degli operatori
  6. Agronix, Metodo e verifiche

Le guide riassumono le norme alla data indicata e non sostituiscono il parere del tecnico, del CAA o dell'ente competente.

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