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Normativa

Controllo funzionale delle irroratrici: ogni quanto e per quali macchine

Fonti verificate il 20/10/20265 min di lettura

Il controllo funzionale verifica in un centro prova autorizzato dalla Regione che l'irroratrice distribuisca la dose prevista, in modo uniforme e senza perdite. È obbligatorio per tutte le attrezzature a uso professionale dal decreto legislativo 150/2012; il Piano d'azione nazionale e un decreto del 2015 fissano scadenze diverse per alcune macchine.

In breve

  • Intervallo massimo: 3 anni per le attrezzature controllate dopo il 31 dicembre 2020.
  • Macchine nuove: primo controllo entro 5 anni dall'acquisto.
  • Contoterzisti: intervallo massimo di 2 anni.
  • Esonerate: irroratrici portatili e spalleggiate azionate a mano, spalleggiate a motore senza ventilatore se non usate in serra.

Cos'è e dove si fa

Il controllo si esegue presso i centri prova autorizzati da Regioni e Province autonome, che al termine rilasciano un attestato. La macchina va presentata pulita e con acqua pulita nel serbatoio: un'irroratrice con danni o perdite evidenti non viene controllata. I requisiti verificati sono quelli dell'allegato II del decreto legislativo 150/2012.

Le scadenze

Il quadro che risulta dal decreto legislativo 150/2012 (articolo 12), dal Piano d'azione nazionale del 2014 (paragrafi A.3.2-A.3.4) e dal decreto ministeriale 4847 del 3 marzo 2015:

Irroratrici a uso professionale (atomizzatori, barre oltre 3 m, cannoni, irroratrici in serra e le altre dell'elenco)
Primo controllo: Entro il 26/11/2016; per le nuove, entro 5 anni dall'acquisto
Controlli successivi: Ogni 3 anni al massimo
Attrezzature dei contoterzisti
Primo controllo: Entro il 26/11/2014
Controlli successivi: Ogni 2 anni al massimo
Irroratrici localizzate abbinate a seminatrici o sarchiatrici con banda fino a 3 m; irroratrici schermate per il sottofila
Primo controllo: Entro il 26/11/2018
Controlli successivi: Ogni 6 anni; 4 per i contoterzisti
Attrezzature montate su aeromobili
Primo controllo: —
Controlli successivi: Almeno ogni anno
  • Per le attrezzature dei contoterzisti il Piano aggiunge: «Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto».
  • Per microgranulatori, barre umettanti, fumigatrici, concia delle sementi e fogger il primo controllo sarà fissato da un decreto quando ci sarà una procedura standard; i controlli successivi saranno ogni 6 anni, ogni 3 per i fogger.
  • Le Regioni organizzano il servizio e possono stabilire priorità: le modalità locali si trovano sul sito del servizio fitosanitario regionale.

Regolazione e manutenzione: le fa l'azienda

Oltre al controllo periodico, il Piano d'azione nazionale chiede all'utilizzatore professionale di regolare l'irroratrice in base alle colture e alle etichette dei prodotti, e di registrare ogni anno la data della regolazione e i volumi d'irrorazione delle principali colture, sul registro dei trattamenti o in una scheda allegata.

  • verifica di lesioni o perdite dei componenti
  • funzionamento del circuito idraulico e del manometro
  • funzionamento di ugelli e dispositivi antigoccia
  • pulizia di filtri e ugelli
  • integrità delle protezioni, come cardano e griglia del ventilatore

Come lo gestisce Agronix

Nella scheda di ogni irroratrice Agronix calcola la scadenza del controllo funzionale secondo il DM 4847/2015 e il Piano d'azione nazionale, compresi macchine nuove, contoterzisti e irroratrici localizzate; per i droni irroratori applica l'intervallo annuale previsto per le attrezzature montate su aeromobili. La scadenza arriva negli avvisi e per email, e regolazioni e tarature si annotano nel quaderno di campagna.

Fonti

  1. Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, articolo 12 (Normattiva)
  2. Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, DM 22/01/2014, paragrafi A.3.2-A.3.6 (MASE)
  3. Decreto ministeriale 3 marzo 2015, prot. 4847 (copia pubblicata dalla Regione Piemonte)
  4. Regione Piemonte, normativa sui controlli delle attrezzature per i prodotti fitosanitari

Le guide riassumono le norme alla data indicata e non sostituiscono il parere del tecnico, del CAA o dell'ente competente.

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